Art. 3.
(Comitato per gli interventi di salvaguardia del Polesine).

      1. È istituito un Comitato per gli interventi di salvaguardia del Polesine, di seguito denominato «Comitato», composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro per i beni e le attività culturali, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal presidente della giunta regionale del Veneto, dal presidente della provincia di Rovigo, dal sindaco del comune di Rovigo, dal sindaco del comune di Adria, nonché da un sindaco in rappresentanza dei comuni del parco del delta del Po, indicato dagli stessi comuni.
      2. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, è convocato almeno due volte l'anno dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal

 

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presidente della giunta regionale del Veneto, d'intesa con il presidente della provincia di Rovigo. Il presidente della giunta regionale del Veneto, d'intesa con il presidente della provincia di Rovigo, può convocare il Comitato presso la sede della giunta regionale del Veneto, per valutare l'andamento dei lavori programmati e l'attività dell'Ufficio del piano di cui all'articolo 4.
      3. Sono compiti del Comitato:

          a) l'adozione e l'approvazione del piano generale degli interventi e dei relativi programmi di attuazione;

          b) l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge;

          c) la fissazione dei termini perentori entro cui ogni ente di cui al comma 1 deve provvedere alle rispettive competenze, con possibilità di revoca o di esercizio di poteri sostitutivi in caso di inadempienza;

          d) la ripartizione delle risorse finanziarie messe a disposizione attraverso la legge finanziaria, sulla base delle priorità indicate dal piano generale degli interventi e dello stato di attuazione dello stesso;

          e) la nomina dei componenti dell'Ufficio del piano, del suo presidente e del direttore di cui all'articolo 4.

      4. Il Comitato trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione degli interventi e sulle misure ritenute necessarie per il completamento degli interventi previsti nel piano generale degli interventi nel Polesine.